venerdì 9 gennaio 2015

Regime forfettario 2015

Regime forfettario del 2015, scopri la verità

Il 1 gennaio 2015 partirà il nuovo regime forfettario previsto nella Legge di Stabilità 2015 presentata dal Governo il 15 ottobre. Il regime  forfettario sarà un regime naturale, cioé vi faranno naturalmente parte i contribuenti che avranno determinati requisiti previsti dalla normativa.

Il regime forfettario che partirà il 1 gennaio 2015

Puoi aderire al regime forfettario se sei persona fisica (sono escluse le persone giuridiche, le società)esercente attività di impresa, arte o professione se nell’anno precedente:
  1. hai conseguito ricavi o compensi [ragguagliati ad anno] non superiori ai limiti stabiliti in base ai codici ATECO della propria attività economica;
  2. hai sostenuto spese per collaboratori, dipendenti, associati in partecipazione non superiori ai 5000 euro;
  3. hai sostenuto un costo non superiore ai 20.000 euro in beni strumentali al lordo degli ammortamenti.
  4. i redditi conseguiti  nell'attivita'  d'impresa,  dell'arte  o
    della  professione  sono  in  misura  prevalente  rispetto  a  quelli
    eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente  e  redditi
    assimilati a quelli di lavoro dipendente

Il limite dei ricavi per accedere al regime forfettario

Nel regime forfettario puoi rientrare anche se sei nel regime ordinario. Per questo motivo, ai fini del computo del limite di reddito per  accedere al regime, è stabilito che non devi aggiungere l’eventuale reddito aggiuntivo derivante dall’adeguamento agli studi di settore.
Nel caso tu svolga più attività, ai fini reddituali bisogna considerare l’attività che genera maggiori compensi o ricavi.

Possono accedere tutti al regime forfettario?

Non puoi aderire al regime forfettario se:
  1. ti avvali di regimi speciali ai fini Iva;
  2. non risiedi nel nostro Stato o risiedi in uno Stato europeo o ancora uno Stato che garantisce un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia ma in questo caso almeno il 75% di reddito deve essere prodotto nel nostro Paese;
  3. se ti occupi di cessione di fabbricati o terreni in via esclusiva;
  4. se possiedi quote in società di persone o società di capitali in regime di trasparenza fiscale.

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Quante tasse dovrò pagare?

Il regime forfettario prevede che il reddito imponibile sia calcolato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività basato sempre sul codice ATECO della propria attività lavorativa.
Sull’imponibile così determinato graverà un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.
Sono introdotti quindi dei coefficienti di redditività per ogni singola attività lavorativa.

I coefficienti ed i limiti di reddito per ogni attività lavorativa

  1. Industrie alimentari e delle bevande (Codici ATECO 2007 10 – 11): limite reddituale euro 35.000, coefficiente 40%
  2. Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Codici ATECO 2007 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
  3. Commercio ambulante di alimentari e bevande (Codici ATECO 2007 47.81): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 40%
  4. Commercio ambulante di altri prodotti (Codici ATECO 2007 47.82- 47.89): limite reddituale euro 20.000, coefficiente 54%
  5. Costruzioni e attività immobiliari (Codici ATECO 2007 41 – 42 – 43 – 68): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 86%
  6. Intermediari del commercio (Codici ATECO 2007 46.1): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 62%
  7. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (Codici ATECO 2007 55 -56): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
  8. Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari (Codici ATECO 2007 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 78%
  9. Altre attività economiche (Codici ATECO 2007 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 compreso – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – da 90 al codice 99 compreso): limite reddituale euro 20.000, coefficiente 67%

Esempio:

Un professionista iscritto alla gestione separata Inps ha percepito in un anno compensi per 15.000 euro e sostenuto spese per l’attività lavorativa che ammontano a 5.000 euro. Ha sostenuto inoltre spese in contributi previdenziali per 2.000 euro. La sua attività rientra nella fattispecie 8 dell’elenco.
REGIME DEI MINIMI
Compensi€ 15.000
Costi€ 5.000 -
Contributi previdenziali€ 2.000 -
Reddito imponibile€ 8.000
Imposta al 5%€ 400

REGIME FORFETTARIO
Compensi€ 15.000
Coefficiente78%
Reddito forfetizzato€ 11.700
Contributi previdenziali€ 2.000 -
Reddito imponibile€ 9.700
Imposta al 15%€ 1.455


Se apro partita iva nel 2015 che vantaggi avrò?

Come è stato per il regime dei minimi, nel modello relativo all’apertura della partita iva vi sarà la casella per l’opzione del regime forfettario.
Un ulteriore vantaggio per chi inizia con questo regime consiste in una diminuzione di un terzo del reddito su cui calcolare le imposte e questo vale per i primi tre anni di lavoro.
Questo a condizione che:
  1. tu non abbia esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
  2. l’attività non deve costituire la prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente a meno che non fosse il periodo di tirocinio obbligatorio per i professionisti;
  3. se viene proseguita attività svolta da un altro soggetto, i ricavi/compensi dell’anno precedente non devono superare i limiti reddituali previsti dal regime forfettario.
Tutti i contribuenti nel regime forfettario non devono presentare la dichiarazione Iva, Irap, sono esonerati da studi di settore ed altri adempimenti fiscali quali la tenuta obbligatoria delle scritture contabili.
Nelle fatture non si applicano Iva e ritenuta d’acconto. Al cliente dovrai dare comunicazione dell’esonero dell’applicazione della ritenuta.

Hai parlato delle tasse del regime forfettario, cosa invece riguardo i contributi?

Il regime forfettario prevede semplificazioni per i contributi previdenziali di coloro che eserciteranno attività di impresa. Gli imprenditori, siano essi commercianti o artigiani, pagano i contributi in maniera fissa ogni trimestre indipendentemente dal reddito. Leggi questo articolo per capirne di più: Aliquote INPS 2014 per artigiani e commercianti.
Se sarai un imprenditore nel regime forfettario potrai pagare i contributi in percentuale sul reddito come avviene ora per chi si trova nella Gestione Separata Inps. Non avrai scadenze fisse trimestrali ma pagherai i contributi insieme alle tasse.
Attenzione, vale quanto ho detto sempre a chi si trova nella Gestione Separata Inps: se non versi il minimo dei contributi in un anno non ti varrà l’anno intero ai fini pensionistici. Il minimo di contributi corrisponde a quei 3.500 euro che versi se sei imprenditore.
Se aderirai al regime forfettario e facendo il calcolo percentuale dei contributi agevolati sul tuo reddito risultassero contributi da versare per 2.800 euro ti verrebbe riconosciuto un periodo ai fini pensionistici inferiore all’anno (potrebbero essere 10 mesi ad esempio). Il periodo precedente dovrebbe essere integrato con i contributi successivi, in pratica la pensione si farebbe più lontana.
Se intendi diventare imprenditore, avrai la possibilità di comunicare l’avvio dell’attività nel regime forfettario all’Inps, se invece sei già imprenditore, dovrai inviare apposita comunicazione entro il 28 febbraio di ogni anno per comunicare la sussistenza dei requisiti per rimanere nel regime forfettario.

Nuove iniziative produttive, minimi, ex minimi possono accedere al regime forfettario?

Come ho detto all’inizio del post, si, vi accedi naturalmente se hai i requisiti di cui ho scritto. In ogni caso la legge prevede che nuove iniziative produttive e contribuenti minimi possono anche terminare il periodo con la tassazione prevista dal regime in cui si trovano.
Per capirci, se sei al terzo anno del regime dei minimi puoi continuare con la tassazione al 5% nel 2015 e nel 2016 per poi transitare nel regime forfettario al 15%.
Ci tengo a precisare che il triennio con il reddito diminuito di un terzo vale solo per i primi tre anni dall’apertura della partita iva, non vale per i primi tre anni in cui ti troverai nel regime forfettario.

LEGGE FORFETTARIO 2015


54. I contribuenti persone fisiche esercenti  attivita'  d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al  presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo  se,  al  contempo,
nell'anno precedente:
    a) hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito  compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati  nell'allegato
n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice  ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata;
    b) hanno sostenuto spese per un  ammontare  complessivamente  non
superiore  ad  euro  5.000  lordi  per  lavoro  accessorio   di   cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
anche assunti secondo la modalita' riconducibile  a  un  progetto  ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo  n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le  somme  erogate
sotto  forma  di  utili  da  partecipazione  agli  associati  di  cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per  prestazioni  di
lavoro di cui all'articolo 60  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni;
    c) il costo complessivo, al lordo degli  ammortamenti,  dei  beni
strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000  euro.  Ai
fini del calcolo del predetto limite:
    1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo  sostenuto
dal concedente;
    2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il  valore
normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986, e successive modificazioni;
    3) i beni, detenuti in regime di impresa o  arte  e  professione,
utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa,  dell'arte  o
professione e per  l'uso  personale  o  familiare  del  contribuente,
concorrono nella misura del 50 per cento;
    4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore  ai
limiti di cui agli articoli 54, comma  2,  secondo  periodo,  e  102,
comma 5, del citato testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    5) non rilevano i beni immobili, comunque  acquisiti,  utilizzati
per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
    d) i redditi conseguiti  nell'attivita'  d'impresa,  dell'arte  o
della  professione  sono  in  misura  prevalente  rispetto  a  quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente  e  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  la
verifica della suddetta prevalenza non e', comunque, rilevante se  il
rapporto di lavoro e' cessato  o  la  somma  dei  redditi  d'impresa,
dell'arte o professione e  di  lavoro  dipendente  o  assimilato  non
eccede l'importo di 20.000 euro.
  55. Ai  fini  dell'individuazione  del  limite  dei  ricavi  e  dei
compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:
    a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti  dall'adeguamento
agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai  parametri  di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    b)   nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite  piu'
elevato dei ricavi e dei compensi  relativi  alle  diverse  attivita'
esercitate.
  56. Le persone fisiche che intraprendono  l'esercizio  di  imprese,
arti  o  professioni  possono   avvalersi   del   regime   forfetario
comunicando, nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  di  presumere  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
  57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
    a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari   di
determinazione del reddito;
    b) i soggetti non residenti, ad  eccezione  di  quelli  che  sono
residenti in uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  in  uno
Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo   che
assicuri un adeguato scambio di  informazioni  e  che  producono  nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono  almeno  il
75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
    c) i soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano
cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,   di   terreni
edificabili di cui all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, o  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    d) gli esercenti attivita'  d'impresa,  arti  o  professioni  che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone o associazioni di cui all'articolo  5  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  ovvero  a  societa'  a
responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del  medesimo  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917  del
1986, e successive modificazioni.
  58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui
al comma 54:  a)  non  esercitano  la  rivalsa  dell'imposta  di  cui
all'articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per  le  operazioni
nazionali;  b)  applicano  alle  cessioni  di  beni  intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive  modificazioni;  c)  applicano  agli  acquisti   di   beni
intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d)  applicano  alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o  rese  ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e  alle  operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ferma  restando  l'impossibilita'  di  avvalersi  della  facolta'  di
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo  8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del  medesimo  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   e   successive
modificazioni.  Per  le  operazioni  di  cui  al  presente  comma   i
contribuenti di cui al comma 54 non  hanno  diritto  alla  detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o  addebitata  sugli
acquisti ai sensi degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni.
  59.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  60,  i  contribuenti  che
applicano  il  regime  forfetario  sono  esonerati   dal   versamento
dell'imposta sul valore  aggiunto  e  da  tutti  gli  altri  obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle  fatture  di   acquisto   e   delle   bollette   doganali,   di
certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei  relativi
documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo  di  certificazione  di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  21   dicembre   1996,   n.   696,   e   successive
modificazioni.
  60. I contribuenti che  applicano  il  regime  forfetario,  per  le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la
fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della
relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
  61.  Il  passaggio   dalle   regole   ordinarie   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al  regime  forfetario  comporta  la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da  operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo anno  di  applicazione  delle  regole
ordinarie. In caso  di  passaggio,  anche  per  opzione,  dal  regime
forfetario alle regole  ordinarie  e'  operata  un'analoga  rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno  di  applicazione
delle regole ordinarie.
  62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e'  applicata
l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche  l'imposta  relativa
alle  operazioni,  per  le  quali  non  si   e'   ancora   verificata
l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'  essere  esercitato,  ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 633 del  1972,  e  successive  modificazioni,  il
diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  alle  operazioni  di
acquisto effettuate  in  vigenza  dell'opzione  di  cui  all'articolo
32-bis del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi  non
sono stati ancora pagati.
  63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dai  contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario,   relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei
modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero  puo'  essere
utilizzata in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei  ricavi  o  dei  compensi  percepiti  il
coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul  reddito  imponibile
si applica un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi,  delle
addizionali regionali  e  comunali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate  al
coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.  I
contributi previdenziali versati in ottemperanza  a  disposizioni  di
legge,  compresi  quelli  corrisposti  per  conto  dei  collaboratori
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai  sensi  dell'articolo
12 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive  modificazioni,  ovvero,  se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal  reddito
determinato ai sensi del presente  comma;  l'eventuale  eccedenza  e'
deducibile dal reddito complessivo  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n.  917  del  1986,  e  successive  modificazioni.  Si  applicano  le
disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi  delle
persone fisiche.
  65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il  periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due  successivi,  il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un  terzo,  a
condizione che:
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui  al  comma  54,  attivita'  artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
    b) l'attivita' da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto
forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
    c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza  da
altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi   ricavi   e   compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui  al  comma
54.
  66. I componenti positivi e negativi di reddito  riferiti  ad  anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o  consentono  il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del  reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto  regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della  determinazione  del
valore della produzione netta.
  67. I ricavi e i compensi relativi al reddito  oggetto  del  regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto  da  parte  del
sostituto  d'imposta.  A  tale  fine,   i   contribuenti   rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito  cui  le
somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.
  68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere  computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64  secondo
le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.
  70. I contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario  possono
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida  per  almeno
un triennio, e' comunicata con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata.
  71. Il regime forfetario cessa  di  avere  applicazione  a  partire
dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  meno  taluna  delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie indicate al comma 57.
  72. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta  soggetto  al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e  i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario,  hanno  gia'
concorso  a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella
determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi  ancorche'   di
competenza di tali periodi; viceversa i  ricavi  e  i  compensi  che,
ancorche' di competenza del  periodo  in  cui  il  reddito  e'  stato
determinato in base alle regole  del  regime  forfetario,  non  hanno
concorso  a  formare  il  reddito  imponibile  del  periodo  assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si
verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime    forfetario.
Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di
passaggio dal regime ordinario  a  quello  forfetario.  Nel  caso  di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le  spese  sostenute
nel periodo  di  applicazione  del  regime  forfetario  non  assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal  regime  forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da  cui
decorre il regime forfetario,  ai  fini  del  calcolo  dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza  determinata,  rispettivamente,  ai  sensi
degli articoli 86 e 101  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  si  assume  come  costo   non   ammortizzato   quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente  a  quello  dal  quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel  corso  del  regime  forfetario,  si  assume   come   costo   non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.
  73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono  esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni, e dei parametri di  cui  all'articolo  3,  comma  184,
della legge 28 dicembre  1995,  n.  549.  Con  il  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati,  per
i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi
informativi relativamente all'attivita' svolta.
  74.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e   il
contenzioso si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di  imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.  In  caso  di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati  attestanti
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57  che  determinano
la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a  89,  nonche'  le
condizioni di cui al comma 65, le  misure  delle  sanzioni  minime  e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,
sono aumentate del 10 per cento  se  il  maggiore  reddito  accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa
di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito
di  accertamento  divenuto  definitivo,  viene  meno   taluna   delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie indicate al comma 57.
  75. Ai fini del riconoscimento  delle  detrazioni  per  carichi  di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, rileva anche il  reddito  determinato  ai
sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva  ai
fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui
al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  e
successive modificazioni.
  76. I soggetti di cui al comma  54  esercenti  attivita'  d'impresa
possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato  di  cui
ai commi da 77 a 84.
  77. Per i soggetti di cui al comma 76  del  presente  articolo  non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini  del
versamento dei contributi previdenziali  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233,  e  si  applica,  per  l'accredito
della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  78. Nel caso in cui siano presenti  coadiuvanti  o  coadiutori,  il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo  puo'  indicare  la
quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori,  fino  a  un
massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti,  il
reddito imponibile sul quale calcolare  la  contribuzione  dovuta  si
determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni.
  79. I versamenti a saldo e in acconto dei  contributi  dovuti  agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di  cui  al  comma  76  sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento  delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
  80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai  loro
familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS
e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54  del
presente articolo non si applica la  riduzione  contributiva  di  tre
punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della  legge  2
agosto 1990, n. 233.
  82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione  a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna  delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie di cui al comma 57.  La  cessazione  determina,  ai  fini
previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di  determinazione
e di  versamento  del  contributo  dovuto.  Il  passaggio  al  regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita'  di
fruire nuovamente del regime contributivo  agevolato,  anche  laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere  al
regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne  facciano
richiesta, ma per i quali si  verifichi  il  mancato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
  83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti
di cui al comma 54  che  intraprendono  l'esercizio  di  un'attivita'
d'impresa presentano,  mediante  comunicazione  telematica,  apposita
dichiarazione  messa  a  disposizione  dall'INPS;  i  soggetti   gia'
esercenti  attivita'  d'impresa  presentano,  entro  il  termine   di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle
modalita' indicate, l'accesso al regime  agevolato  puo'  avvenire  a
decorrere   dall'anno   successivo,   presentando    nuovamente    la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma  restando  la
permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
  84. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Agenzia  delle  entrate  e  l'INPS  stabiliscono  le
modalita'  operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati
necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
  85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
    a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    b)  l'articolo  27  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni.
  86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo  27,  comma
3, del medesimo  decreto-legge  n.  98  del  2011,  in  possesso  dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo,  applicano  il
regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
  87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  o  del  regime  fiscale  di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111,  possono  applicare,  laddove  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di  cui  al  comma  65  del
presente articolo per i  soli  periodi  d'imposta  che  residuano  al
completamento del triennio agevolato.
  88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del  quinquennio  agevolato  e  comunque  fino  al   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'.
  89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2014.  Con  decreti  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere dettate le  disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88.  Con  provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite  le  relative

modalita' applicative

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