Regime forfettario del 2015, scopri la verità
Il 1 gennaio 2015 partirà il nuovo regime forfettario previsto nella Legge di Stabilità 2015 presentata dal Governo il 15 ottobre. Il regime forfettario sarà un regime naturale, cioé vi faranno naturalmente parte i contribuenti che avranno determinati requisiti previsti dalla normativa.
Il regime forfettario che partirà il 1 gennaio 2015
Puoi aderire al regime forfettario se sei persona fisica (sono escluse le persone giuridiche, le società)esercente attività di impresa, arte o professione se nell’anno precedente:
- hai conseguito ricavi o compensi [ragguagliati ad anno] non superiori ai limiti stabiliti in base ai codici ATECO della propria attività economica;
- hai sostenuto spese per collaboratori, dipendenti, associati in partecipazione non superiori ai 5000 euro;
- hai sostenuto un costo non superiore ai 20.000 euro in beni strumentali al lordo degli ammortamenti.
i redditi conseguiti nell'attivita' d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Il limite dei ricavi per accedere al regime forfettario
Nel regime forfettario puoi rientrare anche se sei nel regime ordinario. Per questo motivo, ai fini del computo del limite di reddito per accedere al regime, è stabilito che non devi aggiungere l’eventuale reddito aggiuntivo derivante dall’adeguamento agli studi di settore.
Nel caso tu svolga più attività, ai fini reddituali bisogna considerare l’attività che genera maggiori compensi o ricavi.
Nel caso tu svolga più attività, ai fini reddituali bisogna considerare l’attività che genera maggiori compensi o ricavi.
Possono accedere tutti al regime forfettario?
Non puoi aderire al regime forfettario se:
- ti avvali di regimi speciali ai fini Iva;
- non risiedi nel nostro Stato o risiedi in uno Stato europeo o ancora uno Stato che garantisce un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia ma in questo caso almeno il 75% di reddito deve essere prodotto nel nostro Paese;
- se ti occupi di cessione di fabbricati o terreni in via esclusiva;
- se possiedi quote in società di persone o società di capitali in regime di trasparenza fiscale.
-
Quante tasse dovrò pagare?
Il regime forfettario prevede che il reddito imponibile sia calcolato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività basato sempre sul codice ATECO della propria attività lavorativa.
Sull’imponibile così determinato graverà un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.
Sono introdotti quindi dei coefficienti di redditività per ogni singola attività lavorativa.
Sull’imponibile così determinato graverà un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.
Sono introdotti quindi dei coefficienti di redditività per ogni singola attività lavorativa.
I coefficienti ed i limiti di reddito per ogni attività lavorativa
- Industrie alimentari e delle bevande (Codici ATECO 2007 10 – 11): limite reddituale euro 35.000, coefficiente 40%
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Codici ATECO 2007 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
- Commercio ambulante di alimentari e bevande (Codici ATECO 2007 47.81): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 40%
- Commercio ambulante di altri prodotti (Codici ATECO 2007 47.82- 47.89): limite reddituale euro 20.000, coefficiente 54%
- Costruzioni e attività immobiliari (Codici ATECO 2007 41 – 42 – 43 – 68): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 86%
- Intermediari del commercio (Codici ATECO 2007 46.1): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 62%
- Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (Codici ATECO 2007 55 -56): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari (Codici ATECO 2007 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 78%
- Altre attività economiche (Codici ATECO 2007 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 compreso – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – da 90 al codice 99 compreso): limite reddituale euro 20.000, coefficiente 67%
Esempio:
Un professionista iscritto alla gestione separata Inps ha percepito in un anno compensi per 15.000 euro e sostenuto spese per l’attività lavorativa che ammontano a 5.000 euro. Ha sostenuto inoltre spese in contributi previdenziali per 2.000 euro. La sua attività rientra nella fattispecie 8 dell’elenco.
| REGIME DEI MINIMI | |
| Compensi | € 15.000 |
| Costi | € 5.000 - |
| Contributi previdenziali | € 2.000 - |
| Reddito imponibile | € 8.000 |
| Imposta al 5% | € 400 |
| REGIME FORFETTARIO | |
| Compensi | € 15.000 |
| Coefficiente | 78% |
| Reddito forfetizzato | € 11.700 |
| Contributi previdenziali | € 2.000 - |
| Reddito imponibile | € 9.700 |
| Imposta al 15% | € 1.455 |
Se apro partita iva nel 2015 che vantaggi avrò?
Come è stato per il regime dei minimi, nel modello relativo all’apertura della partita iva vi sarà la casella per l’opzione del regime forfettario.
Un ulteriore vantaggio per chi inizia con questo regime consiste in una diminuzione di un terzo del reddito su cui calcolare le imposte e questo vale per i primi tre anni di lavoro.
Un ulteriore vantaggio per chi inizia con questo regime consiste in una diminuzione di un terzo del reddito su cui calcolare le imposte e questo vale per i primi tre anni di lavoro.
Questo a condizione che:
- tu non abbia esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire la prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente a meno che non fosse il periodo di tirocinio obbligatorio per i professionisti;
- se viene proseguita attività svolta da un altro soggetto, i ricavi/compensi dell’anno precedente non devono superare i limiti reddituali previsti dal regime forfettario.
Tutti i contribuenti nel regime forfettario non devono presentare la dichiarazione Iva, Irap, sono esonerati da studi di settore ed altri adempimenti fiscali quali la tenuta obbligatoria delle scritture contabili.
Nelle fatture non si applicano Iva e ritenuta d’acconto. Al cliente dovrai dare comunicazione dell’esonero dell’applicazione della ritenuta.
Hai parlato delle tasse del regime forfettario, cosa invece riguardo i contributi?
Il regime forfettario prevede semplificazioni per i contributi previdenziali di coloro che eserciteranno attività di impresa. Gli imprenditori, siano essi commercianti o artigiani, pagano i contributi in maniera fissa ogni trimestre indipendentemente dal reddito. Leggi questo articolo per capirne di più: Aliquote INPS 2014 per artigiani e commercianti.
Se sarai un imprenditore nel regime forfettario potrai pagare i contributi in percentuale sul reddito come avviene ora per chi si trova nella Gestione Separata Inps. Non avrai scadenze fisse trimestrali ma pagherai i contributi insieme alle tasse.
Attenzione, vale quanto ho detto sempre a chi si trova nella Gestione Separata Inps: se non versi il minimo dei contributi in un anno non ti varrà l’anno intero ai fini pensionistici. Il minimo di contributi corrisponde a quei 3.500 euro che versi se sei imprenditore.
Se aderirai al regime forfettario e facendo il calcolo percentuale dei contributi agevolati sul tuo reddito risultassero contributi da versare per 2.800 euro ti verrebbe riconosciuto un periodo ai fini pensionistici inferiore all’anno (potrebbero essere 10 mesi ad esempio). Il periodo precedente dovrebbe essere integrato con i contributi successivi, in pratica la pensione si farebbe più lontana.
Se intendi diventare imprenditore, avrai la possibilità di comunicare l’avvio dell’attività nel regime forfettario all’Inps, se invece sei già imprenditore, dovrai inviare apposita comunicazione entro il 28 febbraio di ogni anno per comunicare la sussistenza dei requisiti per rimanere nel regime forfettario.
Nuove iniziative produttive, minimi, ex minimi possono accedere al regime forfettario?
Come ho detto all’inizio del post, si, vi accedi naturalmente se hai i requisiti di cui ho scritto. In ogni caso la legge prevede che nuove iniziative produttive e contribuenti minimi possono anche terminare il periodo con la tassazione prevista dal regime in cui si trovano.
Per capirci, se sei al terzo anno del regime dei minimi puoi continuare con la tassazione al 5% nel 2015 e nel 2016 per poi transitare nel regime forfettario al 15%.
Per capirci, se sei al terzo anno del regime dei minimi puoi continuare con la tassazione al 5% nel 2015 e nel 2016 per poi transitare nel regime forfettario al 15%.
Ci tengo a precisare che il triennio con il reddito diminuito di un terzo vale solo per i primi tre anni dall’apertura della partita iva, non vale per i primi tre anni in cui ti troverai nel regime forfettario.
LEGGE FORFETTARIO 2015
LEGGE FORFETTARIO 2015
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui
al presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se,
al contempo,
nell'anno precedente:
a) hanno conseguito
ricavi ovvero hanno
percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato
n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del
codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto
spese per un ammontare complessivamente non
superiore ad euro
5.000 lordi per
lavoro accessorio di
cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e
successive modificazioni, per lavoratori dipendenti,
collaboratori di
cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del
testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e
successive modificazioni,
anche assunti secondo la modalita' riconducibile a
un progetto ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto
legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme
erogate
sotto forma di
utili da partecipazione agli
associati di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni
di
lavoro di cui all'articolo 60 del
citato testo unico
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive
modificazioni;
c) il costo
complessivo, al lordo degli
ammortamenti, dei beni
strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera
20.000 euro. Ai
fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in
locazione finanziaria rileva il costo
sostenuto
dal concedente;
2) per i beni in
locazione, noleggio e comodato rileva il
valore
normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9
del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni,
detenuti in regime di impresa o
arte e professione,
utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte
o
professione e per
l'uso personale o
familiare del contribuente,
concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i
beni il cui costo unitario non e' superiore
ai
limiti di cui agli articoli 54, comma 2,
secondo periodo, e 102,
comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del
Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni;
5) non rilevano i
beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati
per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
d) i redditi
conseguiti nell'attivita' d'impresa,
dell'arte o
della
professione sono in
misura prevalente rispetto
a quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro
dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui
rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917; la
verifica della suddetta prevalenza non e', comunque,
rilevante se il
rapporto di lavoro e' cessato o
la somma dei
redditi d'impresa,
dell'arte o professione e
di lavoro dipendente
o assimilato non
eccede l'importo di 20.000 euro.
55. Ai fini
dell'individuazione del limite
dei ricavi e dei
compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al
regime:
a) non rilevano i
ricavi e i compensi derivanti
dall'adeguamento
agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri
di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel
caso di esercizio
contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il
limite piu'
elevato dei ricavi e dei compensi relativi
alle diverse attivita'
esercitate.
56. Le persone
fisiche che intraprendono
l'esercizio di imprese,
arti o professioni
possono avvalersi del
regime forfetario
comunicando, nella
dichiarazione di inizio
di attivita' di cui
all'articolo 35
del decreto del
Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di
presumere la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente
articolo.
57. Non possono
avvalersi del regime forfetario:
a) le persone
fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto o di
regimi forfetari di
determinazione del reddito;
b) i soggetti non
residenti, ad eccezione di
quelli che sono
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno
Stato aderente all'Accordo
sullo Spazio economico
europeo che
assicuri un adeguato scambio di informazioni
e che producono
nel
territorio dello Stato italiano redditi che
costituiscono almeno il
75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che
in via esclusiva
o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati
o porzioni di
fabbricato, di terreni
edificabili di cui all'articolo 10,
primo comma, numero
8), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, e
successive modificazioni, o
di mezzi di
trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n.
331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427;
d) gli esercenti
attivita' d'impresa, arti
o professioni che
partecipano,
contemporaneamente
all'esercizio
dell'attivita', a
societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5
del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero
a societa' a
responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo
testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del
1986, e successive modificazioni.
58. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui
al comma 54: a) non
esercitano la rivalsa
dell'imposta di cui
all'articolo 18
del decreto del
Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
operazioni
nazionali; b) applicano
alle cessioni di
beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e
successive
modificazioni; c) applicano
agli acquisti di
beni
intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano
alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti
o rese
ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle
operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,
ferma restando l'impossibilita' di
avvalersi della facolta'
di
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi
dell'articolo 8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo
decreto del
Presidente della Repubblica
n. 633 del
1972, e successive
modificazioni.
Per le operazioni
di cui al
presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno
diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata
sugli
acquisti ai sensi degli
articoli 19 e
seguenti del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive
modificazioni.
59. Salvo
quanto disposto dal
comma 60, i
contribuenti che
applicano il regime
forfetario sono esonerati
dal versamento
dell'imposta sul valore
aggiunto e da
tutti gli altri
obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di
conservazione
delle fatture di
acquisto e delle
bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e
di conservazione dei
relativi
documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di
certificazione di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 21
dicembre 1996, n.
696, e successive
modificazioni.
60. I contribuenti
che applicano il
regime forfetario, per le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta,
emettono la
fattura o la integrano
con l'indicazione dell'aliquota
e della
relativa imposta e versano l'imposta entro il
giorno 16 del
mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il
passaggio dalle regole
ordinarie di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
da operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo anno di
applicazione delle regole
ordinarie. In caso
di passaggio, anche
per opzione, dal
regime
forfetario alle regole
ordinarie e' operata
un'analoga rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno di
applicazione
delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima
liquidazione relativa all'anno in cui e'
applicata
l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta
relativa
alle operazioni, per
le quali non
si e' ancora
verificata
l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis
del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere
esercitato, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto
del Presidente
della Repubblica n. 633 del
1972, e successive
modificazioni, il
diritto alla detrazione
dell'imposta relativa alle
operazioni di
acquisto effettuate
in vigenza dell'opzione
di cui all'articolo
32-bis del citato decreto-legge n.
83 del 2012,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui
corrispettivi non
sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza
detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dai contribuenti che
applicano il regime
forfetario, relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e'
applicata nei
modi ordinari, puo' essere chiesta a
rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
64. I soggetti di
cui al comma 54 determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei
ricavi o dei
compensi percepiti il
coefficiente di redditivita' nella misura indicata
nell'allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversificata a seconda del
codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito
imponibile
si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi, delle
addizionali regionali
e comunali e
dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari
di cui
all'articolo 5, comma 4, del
testo unico di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote
assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta
dall'imprenditore. I
contributi previdenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di
legge, compresi quelli
corrisposti per conto
dei collaboratori
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi
dell'articolo
12 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero,
se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia
esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono
dal reddito
determinato ai sensi del presente comma;
l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai
sensi dell'articolo 10 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica
n. 917 del
1986, e successive
modificazioni. Si applicano le
disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui
redditi delle
persone fisiche.
65. Al fine di
favorire l'avvio di nuove attivita', per il
periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi,
il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di
un terzo, a
condizione che:
a) il contribuente
non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al
comma 54, attivita'
artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o
familiare;
b) l'attivita' da
esercitare non costituisca, in
nessun modo,
mera prosecuzione di altra
attivita' precedentemente svolta
sotto
forma di lavoro
dipendente o autonomo,
escluso il caso
in cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo
di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga
proseguita un'attivita' svolta in precedenza
da
altro soggetto, l'ammontare
dei relativi ricavi
e compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di
cui al
comma
54.
66. I componenti
positivi e negativi di reddito
riferiti ad anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario,
la cui
tassazione o deduzione
e' stata rinviata
in conformita' alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono
il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione
del reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del
valore della produzione netta.
67. I ricavi e i
compensi relativi al reddito
oggetto del regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da
parte del
sostituto
d'imposta. A tale
fine, i contribuenti rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il
reddito cui le
somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite
fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono essere
computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma
64 secondo
le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando
l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed
emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
La
dichiarazione
dei redditi e'
presentata nei termini
e con le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti
di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare
le ritenute
alla fonte di cui al titolo III del citato
decreto del Presidente
della Repubblica n.
600 del 1973,
e successive modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i
medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi
per i quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata
la ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.
70. I
contribuenti che applicano
il regime forfetario
possono
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione,
valida per almeno
un triennio, e' comunicata con la
prima dichiarazione annuale
da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso
il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta
valida per
ciascun anno successivo,
fino a quando
permane la concreta
applicazione della scelta operata.
71. Il regime
forfetario cessa di avere
applicazione a partire
dall'anno
successivo a quello
in cui viene
meno taluna delle
condizioni di cui
al comma 54
ovvero si verifica
taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di
passaggio da un
periodo d'imposta soggetto
al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime
ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i
ricavi e i
compensi che, in base alle regole del regime
forfetario, hanno gia'
concorso a formare
il reddito non
assumono rilevanza nella
determinazione
del reddito degli
anni successivi ancorche'
di
competenza di tali periodi; viceversa i ricavi
e i compensi
che,
ancorche' di competenza del
periodo in cui
il reddito e'
stato
determinato in base alle regole del
regime forfetario, non
hanno
concorso a formare
il reddito imponibile
del periodo assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei
quali si
verificano i presupposti
previsti dal regime
forfetario.
Corrispondenti
criteri si applicano
per l'ipotesi inversa
di
passaggio dal regime ordinario a
quello forfetario. Nel
caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese
sostenute
nel periodo di applicazione
del regime forfetario
non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime
forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a
quello da cui
decorre il regime forfetario, ai
fini del calcolo
dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza
determinata,
rispettivamente, ai sensi
degli articoli 86 e 101
del testo unico
di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni,
si assume come
costo non ammortizzato quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente a
quello dal quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti
nel corso del
regime forfetario, si
assume come costo
non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. I contribuenti
che applicano il regime forfetario sono
esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis
del
decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e
successive
modificazioni, e dei parametri di cui
all'articolo 3, comma
184,
della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
Con il provvedimento
del
direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione
dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per
i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici
obblighi
informativi relativamente all'attivita' svolta.
74. Per
l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni e il
contenzioso si applicano,
in quanto compatibili,
le disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
aggiunto
e di imposta regionale
sulle attivita' produttive.
In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei
dati attestanti
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che
determinano
la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89,
nonche' le
condizioni di cui al comma 65, le misure
delle sanzioni minime
e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
471,
sono aumentate del 10 per cento se
il maggiore reddito
accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime
forfetario cessa
di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui,
a seguito
di accertamento divenuto
definitivo, viene meno
taluna delle
condizioni di cui
al comma 54
ovvero si verifica
taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del
riconoscimento delle detrazioni
per carichi di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo
unico di
cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
e successive modificazioni, rileva anche il reddito
determinato ai
sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non
rileva ai
fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo
unico di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica
n. 917 del
1986, e
successive modificazioni.
76. I soggetti di
cui al comma 54 esercenti
attivita' d'impresa
possono applicare, ai fini contributivi, il regime
agevolato di cui
ai commi da 77 a 84.
77. Per i soggetti
di cui al comma 76 del presente
articolo non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai
fini del
versamento dei contributi previdenziali dall'articolo
1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
si applica, per
l'accredito
della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui
siano presenti coadiuvanti o
coadiutori, il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo'
indicare la
quota di reddito di spettanza dei singoli
collaboratori, fino a un
massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali
soggetti, il
reddito imponibile sul quale calcolare la
contribuzione dovuta si
determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19
settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a
saldo e in acconto dei contributi dovuti
agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di cui
al comma 76
sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il
versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di
cui al comma 76 del presente articolo e ai
loro
familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni
dell'INPS
e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano le
disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
81. Ai familiari
collaboratori dei soggetti di cui al comma 54
del
presente articolo non si applica la riduzione
contributiva di tre
punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2,
della legge 2
agosto 1990, n. 233.
82. Il regime
contributivo agevolato cessa di avere applicazione a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle
condizioni di cui
al comma 54
ovvero si verifica
taluna delle
fattispecie di cui al comma 57. La
cessazione determina, ai
fini
previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione
e di versamento del
contributo dovuto. Il
passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilita' di
fruire nuovamente del regime contributivo agevolato,
anche laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono
accedere al
regime contributivo agevolato neanche i
soggetti che ne facciano
richiesta, ma per i quali si
verifichi il mancato
rispetto delle
condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta
stessa.
83. Al fine di
fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti
di cui al comma 54
che intraprendono l'esercizio
di un'attivita'
d'impresa presentano,
mediante comunicazione telematica,
apposita
dichiarazione
messa a disposizione
dall'INPS; i soggetti
gia'
esercenti
attivita' d'impresa presentano,
entro il termine
di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima
dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine
stabilito, nelle
modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato
puo' avvenire a
decorrere
dall'anno successivo, presentando nuovamente la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma
restando la
permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge l'Agenzia
delle entrate e
l'INPS stabiliscono le
modalita'
operative e i
termini per la
trasmissione dei dati
necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati,
salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo
27 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
c) l'articolo 1,
commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che
nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui
all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di
vantaggio
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.
111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27,
comma
3, del medesimo
decreto-legge n. 98
del 2011, in
possesso dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano
il
regime forfetario, salva opzione per l'applicazione
dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari.
87. I soggetti che
nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui
all'articolo 13
della legge 23 dicembre
2000, n. 388,
o del regime
fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111,
possono applicare, laddove
in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma
65 del
presente articolo per i
soli periodi d'imposta
che residuano al
completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che
nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111,
possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento
del quinquennio agevolato
e comunque fino
al compimento del
trentacinquesimo anno di eta'.
89. Le disposizioni
dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre
2014. Con decreti
di natura non
regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con
provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita' applicative

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