martedì 17 novembre 2015

Redditi di capitale (interessi, plusvalenze, capital gain) caucci



  • plusvalenza - 1.1.2012/30.6.2014 - 20% - RT sez I - le minusvalenze si compensano o si riportano (profis provvede)
  • plusvalenza - prima 1.1.2012 - 12.5 - RT sez I (si mette l'imponibile al 62.5)- le minusvalenze si compensano o si riportano (profis provvede)
  • plusvalenza - 30.6.2014 in poi - 26% - RT sez II - le minusvalenze si compensano o si riportano (profis provvede)
  • plus/minus operazioni in valuta - RT sez.I o II a seconda - come le plus/minus dei titoli - le minusvalenze si compensano o si riportano (profis provvede)
  • dividendo partecipazione non qualificata estero fiscalità ordinaria (no intermediari) - 26 o 20 (vedi sopra per le date) - RM12 sez V - imponibili alla frontiera - le imposte estere sono da chiedere a rimborso in svizzera (da denunciare come dividendo se si incassano)
  • interesse su deposito all'estero - date come plusvalenza - RM12 sez V - imposta sostitutiva (o ordinaria+CR, conveniente se ho subito l'euroritenuta)
  • dividendo partecipazione non qualificata estero fiscalità privilegiata (no intermediario) - aliquota di dr - QL sez IA rigo RL2 (vedi caucci)
  • dividendo partecipazione qualificata estero (no intermediario). Il contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico persone fisiche nel rigo RL1, ma avrà titolo per scomputare il credito per le imposte pagate all’estero (quadro CE).
    Gli utili relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate (il trattamento è simile al reddito di impresa di cui sotto).
  • II pilastro: no rw. sì rc quando si comincia a percepire la pensione.
  • dividendo partecipazione non qualificata società italiana: ritenuta d'imposta. nessun obbligo
  • dividendo partecipazione qualificata (nel caso in cui si detengano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%) : in  società italiana: dichiarare in ql. per utili maturati posteriormente al 1/1/2008 si tassa il 49/72, altrimenti...
Redditi d'impresa all'estero
  • chi ha un'impresa non è frontaliere. lo è solo il lavoratore dipendente
  • chi ha un'impresa in svizzera e risiede in svizzera non paga tasse in italia
  • chi risiede in italia paga tasse in svizzera e poi anche in italia. per ovviare alla doppia imposizione recupera le tasse svizzere pagate compensandole in dr
  • il reddito si denuncia nel quadro d'impresa (g o f)
  • in teoria bisogna ricalcolare il bilancio secondo le regole italiane.
  • in pratica: copia il bilancio del commercialista svizzero nel quadro g riproducendo il medesimo reddito
  • in pratica veloce: copia il reddito d'impresa al rigo "redditi prodotti all'estero" nei componenti positivi
  • studi di settore: ?
  • irap: no. è un'imposta territoriale
  • iva: no. non hai una partita iva
  • inps: no. previdenzialmente sei coperto
  • quadro CR: inserisci le imposte svizzere che hai pagato nell'anno
II pilastro
  • In merito ci sono tre pronunciamenti, due diretti (da interpello) e uno indiretto
  • Primo pronunciamento 2004 (agenzia lombardia): è un reddito di capitali, si tassano solo i rendimenti al 12.5
  • Secondo pronunciamento 2007 (agenzia lombarda): è un reddito di lavoro si tassa solo in svizzera
  • Terzo pronunciamento (indiretto) in sede di voluntary 2015: si tassa al 5%
  • caf cisl: "noi lo tassiamo come pensione complementare" (la tassazione delle pensioni complementare è una ritenuta d'imposta circa del 15%). difetto: ma in italia le pensioni complementari sono deducibili quando si accumulano.
  • 24 ore: nell'incertezza tassare solo i rendimenti (reddito di capitale). difetto: ma come determinare gli interessi?
  • soluzione possibile: considerarlo reddito di capitale tassando tutto al 5%. 
  • pregio I: è come assoggettare i rendimenti forfettari al  26% (soluzione 24 ore). 
  • pregio II: ci si adegua all'ultima indicazione, quella in sede di voluntary.
  • pregio III: coerenza. Le pensioni di qualsiasi natura sono di fatto trattate come rendimenti di capitali: deducendo i contributi e tassando la rendita di fatto si tassano solo i rendimenti. La soluzione proposta entra in questa logica, anzi, rinuncia alle detrazioni pensionistiche prop. ai giorni.



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