lunedì 1 febbraio 2016

L'AGENTE CHE CESSA - puricelli devag de vag indennità


  • il firr: no iva, irpef a tassazione separata e sì irap nei ricavi. sull'irap sembra che, nonostante il parere dell ade l'imposta non sia dovuta. vedi euroconference per un parere negatico.
  • indennità supplettiva di clientela: idem come sopra
le società di capitali sono un caso a parte. considerati i passaggi che allego, giungo alla conclusione che paghino irap poiché per loro si tratta di un reddito di impresa. E infatti non possono accedere alla tassazione separata e non subiscono ritenuta.

Passaggi reperiti in rete commercialista telematico eccetera...

Per quanto riguarda la tassazione Irpef o Ires in capo all’agente, occorre distinguere a seconda che egli sia una persona fisica, una società di persone, o una società di capitali.

Nel primo caso, l’indennità viene tassata al momento dell’incasso, e non in base a quello di competenza, ed essa costituisce reddito di lavoro autonomo e non di impresa; in questo caso essa sconta anche la ritenuta a titolo di acconto del 20%.

Tale reddito viene tassato separatamente, a meno che l’agente non opti (indicandolo in dichiarazione) per la tassazione cumulativa nell’anno di incasso.

Nel caso in cui l’agente sia rappresentato da una società di persone, l’indennità viene tassata separatamente in capo ai soci, con la stessa possibilità di opzione per la tassazione ordinaria riservata all’agente persona fisica. All’atto della corresponsione va applicata la ritenuta d’acconto del 20%.


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Nel caso in cui l’agente sia rappresentato da una società di capitali, l’indennità viene tassata in base al principio di competenza, con esclusione di ritenuta di acconto. Se la società ha optato per l’applicazione del principio della trasparenza, le indennità in esame verranno imputate ai soci, ma si ritiene esclusa la possibilità di tassazione separata, in quanto la legge (art. 17 co 1 lett. d del TUIR) non la ammette nelle società di capitali.


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Quando invece le indennità sono percepite da un soggetto costituito come società di capitali sono componenti positive di reddito d’impresa da rilevare secondo il principio di competenza economica e pertanto:

  • sono assoggettate ad Ires;
  • non deve essere applicata la ritenuta d’acconto del 20%;
  • non possono essere assoggettate a tassazione separata.

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