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nota di credito fallimento
- legge storica: in presenza di procedura concorsuale si emette alla conclusione della stessa
- dal 1/1/2017: dalla data del decreto di omologa della procedura concorsuale.
- in assenza di procedure concorsuale si puo' emettere la nota dopo pignoramento infruttuoso
- dicitura nota: Documento di accredito emesso ai sensi dell’art. 26, del D.P.R. n. 633/1972, al solo fine di recuperare l’imposta IVA. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto
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