L'azienda puo' chiedere ad amministratore e dipendente di utilizzare la loro auto.
- si tende a far usare al dipendente la propria auto dando un rimborso km esente in busta paga
- regola fiscale standard: il dipendente non paga, la srl detrae tutto (regola standard). i costi auto sono ora costi personale
- se i viaggi sono nel territorio comunale il dipendente paga.
- fuori del comune vale la regola standard se il rimborso chilometrico è analitico.
- fuori dal comune il rimborso puo' essere a forfait con la regola della trasferta (46 al giorno). anche in questo caso vale la regola standard.
- i costi deducibili si ricavano dalle tabelle aci e dipendono dal modello (max 17 cavalli fiscali) e dalla percorrenza media annuale (15.000 km). a fine anno, in caso di percorrenza media diversa bisognerebbe ricalcolare.
- in caso di trasferta dell'amministratore spettano due rimborsi: 1) analitico per l'auto e 2) forfettario di trasferta. tutto è deducibile
- il rimborso, se analitico, avviene sulla base di una nota spese con tutte le info necessarie a provare il viaggio e l'inerenza, compreso il "conferimento dell'incarico" (per il dipendente) e km percorsi.
- per l'amministratore anche la visita in azienda (dalla sua residenza) è da considerare trasferta.
- quanto detto per l'amministratore vale anche per il socio.
- se l'amministratore ha partita iva il rimborso km rientra tra gli onorari.
L'alternativa è il fringe
- l'auto data in uso promiscuo al dipendente è il caso più comune tra quelli fringe (l'esclusiva privata è minimo)
- tale auto è acquistata dalla ditta (ded 70% iva 40%) il lusso non rileva!
- fringe tassato in capo al dipendente: il 30% del costo km da tabelle aci.

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